Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con due sentenze gemelle n. 1502/2024 e n. 1567/2024, ha annullato il diniego opposto dall’INAIL alla richiesta di accesso agli atti avanzata da due lavoratori, assistiti dal ns. Studio. Le decisioni affrontano in modo approfondito i presupposti per l’accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990, con particolare riferimento al diritto di difesa e alla tutela dei diritti dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.
Il Caso: diniego dell’INAIL all’accesso agli atti
I ricorrenti, vittima infortuni sul lavoro e affetti da malattie professionali riconosciute dall’INAIL, avevano richiesto l’accesso ai relativi fascicoli amministrativi. L’obiettivo era ottenere la documentazione necessaria per proporre un’azione giudiziaria volta al risarcimento del danno differenziale, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 32 Cost.
L’INAIL aveva respinto l’istanza sostenendo che la motivazione addotta non fosse pertinente rispetto alla documentazione richiesta. In particolare, l’Istituto riteneva che i prospetti di liquidazione già in possesso dei lavoratori fossero sufficienti a sostenere l’eventuale azione risarcitoria.
Il Giudizio del TAR: Accesso legittimo
Il TAR ha ritenuto infondato il diniego dell’INAIL, affermando che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito a tutti i soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale. In questo caso, i lavoratori avevano chiaramente motivato la richiesta spiegando la necessità di ottenere la documentazione necessaria per la causa per il risarcimento del danno differenziale.
Il Tribunale ha sottolineato che l’accesso ai documenti non può essere negato sulla base di una valutazione preventiva della pertinenza della documentazione rispetto alla causa prospettata. Tale valutazione, infatti, spetta esclusivamente al giudice del merito.
La Questione dei controinteressati: il ruolo del Datore di Lavoro
L’INAIL aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al datore di lavoro, ritenuto controinteressato. Tuttavia, il TAR ha respinto tale eccezione, chiarendo che il datore di lavoro non può essere considerato un controinteressato formale in assenza di dati sensibili o giudiziari nella documentazione richiesta. Le denunce di infortunio e i questionari compilati dal datore rientrano infatti nella sfera professionale e non personale di quest’ultimo.
Prevalenza del Diritto di Difesa
Queste pronunce rafforzano il principio secondo cui il diritto di accesso agli atti amministrativi ha una funzione strumentale rispetto all’esercizio del diritto di difesa. La decisione del TAR Veneto conferma che l’accesso difensivo deve essere garantito ogniqualvolta sussista un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’azione giuridica prospettata, senza che l’amministrazione possa sindacare l’utilità effettiva dei documenti per la causa.
Tali sentenze confermano l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di accesso agli atti per i lavoratori che intendono far valere i propri diritti contro gli enti previdenziali. Esse chiariscono che l’INAIL non può opporre un diniego basato su considerazioni di merito circa la rilevanza della documentazione per l’azione risarcitoria. In tal modo, il Tribunale ha ribadito l’importanza della trasparenza amministrativa quale strumento essenziale per garantire il diritto di difesa e la tutela dei lavoratori.
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Avv. Fabio Caretta – Avvocato del Lavoro